“PIANO CASA”

 

La Regione Lombardia con legge 16 luglio 2009 n. 13 ha fissato le misure da adottare per promuovere un’azione straordinaria per la valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio esistente al fine del rilancio del comparto dell’attività edilizia.

 

Attraverso la l.r. n. 13/2009 la Regione Lombardia individua gli “interventi edilizi” finalizzati alla valorizzazione e all’utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presenti sul territorio lombardo, suddividendoli in queste categorie principali:

ü  Quelli volti a garantire il “recupero edilizio funzionale” degli edifici esistenti;

ü  Quelli che permettono di “ampliare” la volumetria di edifici del tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005;

ü  Quelli che permettono di “sostituire”  gli edifici esistenti con incremento volumetrico;

 

L’amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13 ottobre 2009 (pubblica nel sito nelle parte dedicata agli atti comunali on line - delibere), nel pieno rispetto delle facoltà concesse dalla legge, ha stabilito criteri e limiti ai fini della corretta applicazione della normativa sul territorio comunale, ed in sostanza:

1)       HA ESCLUSO dall’applicazione della l.r. n. 13/2009 (quindi non è consentito) il  recupero, l’incremento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente, relativo ad immobili ricadenti nella “ZONA RESIDENZIALE A – CENTRO STORICO E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE” così come individuata nel vigente Piano Regolatore Generale.

2)       NON HA INDIVIDUATO aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria  in cui ammettere, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo,  dell’art. 3, della l.r. n. 13/2009, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti.

3)       HA PREVISTO  che gli interventi:

-       di recupero edilizio funzionale con esclusione delle destinazioni residenziali (art. 2);

-       di ampliamento con esclusione degli ampliamenti di fabbricati residenziali in misura inferiore a 40 metri quadrati di superficie lorda di pavimento (art. 3, comma 1);

-       di sostituzione edilizia (art. 3, comma 3);

laddove ammessi, siano sempre accompagnati dalla formazione di parcheggi in misura non inferiore ai parametri di legge ed in applicazione delle specifiche norme tecniche di attuazione comunali che trattano l’argomento;

4)       HA PREVISTO che gli interventi di sostituzione edilizia (art. 3 della l.r.), laddove ammessi, siano sempre accompagnati da adeguato equipaggiamento arboreo, secondo le disposizioni regionali attuative (art. 3, comma 6 della l.r.; d.g.r. VIII/010134 del 7 agosto 2009);

5)       HA STABILITO che la riduzione del contributo di costruzione:

-       per gli interventi di recupero edilizio funzionale (art. 2 della l.r.) sia limitata nella misura del 30% (trenta per cento);

-       per gli interventi  di ampliamento (art. 3, comma 1, della l.r.) sia limitata nella misura del 30% (trenta per cento);

-       per gli interventi di sostituzione edilizia (art. 3, comma 3, della l.r.) sia limitata nella misura del 5% (cinque per cento);

laddove ammissibili, debbano sottostare alle verifiche previste dalla l.r. n. 13/2009 ed in particolare a quelle previste a tutela dei valori paesaggistici e debbano garantire i risultati prestazionali indicati dalla medesima legge regionale.

 

Per quanto attiene ai casi concreti, e più frequenti nel territorio comunale in funzione delle tipologie edilizi esistente, è previsto dalla normativa regionale l’ampliamento di edifici residenziali uni-bifamiliari, ultimati alla data del 31 marzo 2005, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale.

 

Tutti gli interventi contemplati nella normativa dovranno comunque essere legati al miglioramento delle prestazioni energetiche ed al rispetto della normativa antisismica.

 

La normativa è “a tempo” nel senso che i titoli edilizi abilitativi (permesso di costruire / D.I.A) relativi alla realizzazione degli interventi contemplati dalla normativa regionale, devono essere presentati entro il giorno 15 aprile 2011.

 

Si invitano pertanto i cittadini ad approfittare dell’opportunità e a rivolgersi ai propri tecnici di fiducia per l’effettiva verifica delle possibilità edificatorie.