Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore per i residenti in Regione Lombardia
CHI DEVE FARE IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO
Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico da effettuare con frequenza annuale:
a) gli autoveicoli a motore (2) ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà di residenti in Lombardia, immatricolati dal 1 gennaio 1970, dotati di:
· motore a benzina, gpl, gas
· motore diesel
b) i veicoli di cui alla precedente lettera a) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione (3) che abbiano percorso più di 80.000 km
CHI E’ ESCLUSO DAL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO
Sono esclusi dal controllo:
a) i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione e che non abbiano percorso più di 80.000 km;
b) i veicoli classificati d’interesse storico o collezionistico (4)
c) i veicoli che abbiano effettuato nell’anno in corso le verifiche delle emissioni in sede di revisione (5)
Sono infatti considerate valide, ai fini del rispetto delle disposizioni regionali relative al controllo dei gas di scarico, le verifiche delle emissioni effettuate in sede di revisione.
DOVE EFFETTUARE IL CONTROLLO
Il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli é effettuato dalle autofficine autorizzate da specifica autorizzazione provinciale.
Per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, per quelli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nonché per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica, il controllo dei gas di scarico è effettuato dai relativi uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
QUANTO COSTA IL CONTROLLO OBBLIGATORIO
Le tariffe da corrispondere alle autofficine per l’effettuazione del controllo dei gas di scarico sono:
§ € 12,00, IVA inclusa per i veicoli dotati di unica alimentazione;
§ € 16,00, IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione (cosiddetta “bifuel”);
SCADENZE
Il termine di adeguamento alla nuova disciplina regionale è fissato al 31.07.2008, per cui le sanzioni sono applicabili a far tempo dall’1.08.2008.
L’inosservanza dell’obbligo di controllo annuale dei gas di scarico comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50 a € 300 mentre la mancata esibizione della documentazione attestante l’effettuazione del controllo dei gas di scarico comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25 a € 150.
FONTE
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
Delibera Giunta Regionale n. 5276 del 2 agosto 2007
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n.33 del 17/8/2007 – 2° supplemento straordinario
Sito internet: www.ambiente.regione.lombardia.it
(1) In attuazione dell’art.17 della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24
(2) Come definiti all’articolo 54 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
(3) Prevista dall’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 285/92
(4) Iscritti in uno dei registri previsti all’articolo 215 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”)
(5) Di cui all’art. 80 del Nuovo Codice della Strada